NOVITA' ANNO 2020
La Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), con decorrenza 01.01.2020 ha:
- Abrogato la TASI (sostanzialmente unita alla Nuova IMU)
- Disciplinato la “nuova” IMU
Consultare la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020 contenente i primi chiarimenti sulla nuova IMU MEF - Circolare
Il Regolamento che disciplina la nuova IMU e le relative aliquote verranno approvati entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione comunale stabilito al 31 luglio 2020;
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PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA (art. 1 comma 740L. 160/2019) è il possesso di:
-immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, (salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);
-aree edificabili
-terreni agricoli
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CHI PAGA (art. 1 comma 743L. 160/2019):
il proprietario il titolare di un diritto reale, vale a dire:
· l’usufruttuario;
· il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
· l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
· il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
· il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento di separazione/divorzio SE in Cat. A/1-A/8-A/9;
· il concessionario di aree demaniali;
· l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768L. 160/2019).
Attenzione:
- Non è più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’AIRE, già pensionato nel rispettivo paese di residenza titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, pertanto dal 2020 è soggetta al pagamento IMU
- In presenza di piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
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SCADENZE DI VERSAMENTO (art.1 comma 762L. 160/2019):
il calcolo del tributo IMU dovuto per l’anno 2020, deve essere effettuato sulla base della disciplina contenuta nella Legge 160 del 27 dicembre 2019.
l’acconto, dovuto entro il 16 giugno 2020, deve essere calcolato nella misura pari al 50% di quanto versato nell’intero anno 2019 ai fini IMU (medesime aliquote e detrazioni)
In caso di modifica della situazione avvenuta nel 2019 e 2020, si possono utilizzare le aliquote IMU 2019 approvate dal Comune (es.: compravendita, cambio di destinazione d’uso dell’immobile).
Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 (codice tributo Imu, con modifica dell'anno di imposta).
Il saldo, dovuto entro il 16 dicembre 2020 sarà il conguaglio per l’intero anno, calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni per l’anno 2020 che saranno deliberate entro il prossimo 31/7
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TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU ANNI 2019 E 2020:
· DICHIARAZIONE IMU ANNO 2019 per variazioni intervenute nell’anno 2019: presentazione entro il 31/12/2020 (D.L.n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L.58/2019).
· DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 per variazioni intervenute nell’anno 2020: presentazione entro il 30/06/2021 (art. 1 comma 769 L. 160/2019)
DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE – TIPOLOGIE ASSIMILATE NON SOGGETTE AL PAGAMENTO NUOVA IMU - (art. 1 comma 741 L. 160/2019)
ABITAZIONE PRINCIPALE |
l'immobile, compreso nelle categorie catastali da A2 ad A7 , iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile |
PERTINENZE |
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo |
TIPOLOGIE ASSIMILATE |
1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 2) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresi', ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 6) su decisione del Singolo comune, l'unita' immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita' immobiliare; |