Comune di Venaria Reale - Anagrafe Elettorale Stato Civile


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Anagrafe Elettorale Stato Civile

SERVIZI DEMOGRAFICI

I Servizi Demografici sono quei servizi comunali che provvedono, nell'interesse dello Stato, alle registrazioni amministrative concernenti la popolazione ed il rilascio della relativa certificazione, essi comprendono: l'ufficio Anagrafe - Sportello Facile, l'ufficio Stato Civile, l'ufficio Elettorale, l'ufficio Leva.

Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà 1

Informazioni o comunicazioni:

Tel.         011-4072.275-273-265

E-mail:   anagrafe@comune.venariareale.to.it

PEC:       demograficivenariareale@pec.it

Orario ricevimento pubblico:

Mattino: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00

Pomeriggio: Lunedì e Martedì dalle ore 14,30 alle ore 15,30

Pomeriggio: Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17,30
 

Certificazione Anagrafica On-line

Uno strumento del Comune di Venaria per richiedere i certificati  anagrafici da casa. Ulteriori informazioni: http://venariareale.comune-online.it/ Seguire le istruzioni

 

Dirigente: d.ssa Nicoletta BLENCIO
Telefono: 011.4072211

e-mail:     n.blencio@comune.venariareale.to.it
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REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE - legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. n. 118 del 21/05/2016, entrata in vigore il 05/06/2016).

La legge 20 maggio 2016 n. 76 ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto.

CONVIVENZE DI FATTO

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità ed adozione, da matrimonio o da un'unione civile. E' necessario gli interessati siano residenti nel Comune di Venaria Reale, coabitanti allo stesso indirizzo ed iscritte nel medesimo nucleo familiare.

La dichiarazione va sottoscritta da entrambe le parti, allegando copia del documento di identità, all'Ufficio Anagrafe.

"Dichiarazione Convivenza di fatto"

La convivenza di fatto si estingue per le seguenti cause: matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altri soggetti; decesso di un convivente; cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio; cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

Le coppie conviventi che sono così costituite possono godere di una serie di diritti tra cui: nel caso in cui il partner venisse dichiarato inabilitato, il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno; il convivente può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico. Qualora subentri il decesso del convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell’immobile. Se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner in caso di infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che lavora all’interno dell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell’azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale. Rispetto a quanto accade per le coppie sposate, non è possibile richiedere il cosidetto “mantenimento”: gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell’ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L’obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

 

CONTRATTI DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la  sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro  i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'Anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del  regolamento di  cui al decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

 



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