L' emergenza abitativa è stata individuata e definita a livello regionale dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R. "Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
Sono considerate situazioni di emergenza abitativa quelle dei nuclei che:
-sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
-devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
-abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
-si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;
-risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.
LA SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA DEVE PERSISTERE SINO AL MOMENTO DELL'ASSEGNAZIONE
Consulta il regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n 26 del 25-03-2013 e s.m.i.