La legge n.13 del 1989 ha previsto un fondo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
É possibile richiedere i contributi per due tipologie di interventi:
-parti comuni di un edificio, accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare,
-immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile per fruibilità e visitabilità.
Destinatari:
- le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti, che sostengono direttamente le spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- coloro che hanno a carico i sopra citati soggetti disabili in quanto genitori o tutori;
- le persone che sostengono le spese in qualità di proprietari dell’immobile o altro soggetto allo scopo di adattare l’alloggio o facilitare l’accesso all’edificio in cui risiede la persona disabile;
- i condomìnii ove risiedono i suddetti soggetti disabili, per le spese di adeguamento relative a parti comuni;
- i centri o gli istituti residenziali per l’assistenza a persone disabili.
Presentazione della domanda:
La domanda di contributo può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno al Comune di residenza e ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento, con allegata documentazione.
Il Comune, verificata l'ammissibilità delle domande, trasmette entro il 31 marzo il fabbisogno comunale al Settore regionale Attuazione degli Interventi di Edilizia sociale.