Con ordinanza n. 117 del 28/11/2019 del Dirigente Ufficio Commercio/SUAP è stato fissato il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l’anno 2020 con decorrenza
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per i saldi invernali: dal 4 gennaio al 29 febbraio 2020
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per i saldi estivi: dal 04 luglio al 30 agosto 2020
In attuazione delle DCC 6/2003 e DCS 26/2015 si ricorda che:
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L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto al pubblico con un cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, e sotto l’osservanza delle modalità di svolgimento previste dalle DISPOSIZIONI COMUNI della citata deliberazione 6/2003.
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l’attività in argomento deve essere svolta nel rispetto delle norme di legge richiamate in premessa e del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”;
Si ricorda altresì che:
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ai sensi dell'art. 14bis l.r. 28/1999: “nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per le “vendite promozionali effettuate sottocosto”.
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ai sensi dell'l’art. 15 c. 3 della succitata Legge regionale 28/1999 : ”nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche con termine di paragone”;
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ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.Lvo 114/1998: “lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”.
Per Informazioni:
Ufficio Commercio/SUAP tel. 011 4072450
Email: commercio@comune.venariareale.to.it